La Congrega dei Sette Dolori di Castellone

di Daniele Elpidio Iadicicco

Contesto Storico

Nella Napoli del Settecento, le confraternite religiose erano istituzioni potenti, capaci di accumulare ingenti patrimoni attraverso lasciti e donazioni. Dopo l’iniziale impulso di Carlo di Borbone, fu sotto il regno di suo figlio, Ferdinando I di Borbone, che venne attuata una riforma fondamentale. Per poter operare, le confraternite furono obbligate a registrarsi e a presentare, con una supplica, i loro statuti per ottenere il “Reale Assenso”. Questo passaggio storico, mirato a centralizzare il potere e le finanze, aveva una duplice importanza:

  1. Autonomia Ecclesiastica: Ottenendo il sigillo reale, queste associazioni divenivano formalmente autonome dalla diretta supervisione delle chiese e dei vescovi locali, un vantaggio notevole per la gestione del loro patrimonio.
  2. Controllo Statale: Per il Regno, la registrazione rappresentava un modo efficace per censire e, soprattutto, per imporre tasse e tributi sui beni che fino ad allora erano stati esenti, incamerando così nuove entrate per lo Stato.

È in questo contesto di riorganizzazione del potere che si inserisce il documento del 1776 della Congrega di Castellone. Diversi i riferimenti a Sessa, molto probabilmente la Congrega era “affiliata” ad un organizzazione superiore che faceva capo a Sessa. Seconda particolarità, che rende questi statuti unici è il fatto che tutti i confratelli sanno scrivere, apponendo la loro firma. Oggi ci pare scontato, ma in tutti i documenti simili coevi i firmatari appongono solo una X, come firma. E’ questo un indice chiaro che si trattava di una confraternita che radunava membri di famiglie benestanti e dunque abbastanza scolarizzati da saper perlomeno apporre la loro firma. A Castellone esistevano anche altre confraternite all’epoca, come quella della “Madonna delle Lagrime”, ed una dedicata a San Probo.


L’archivio di Stato di Napoli, conserva la supplica originale della Confraternita e le firme dei “fratelli” che la chiesero. Il documento si apre con l’atto costitutivo della Congregazione della Madonna de Sette Dolori, eretta nella locale Chiesa del Carmine La stesura degli statuti del 1776 non fu solo un adempimento agli ordini di Ferdinando I di Borbone. Il testo si apre con l’umile richiesta al Re di concedere il ‘Real Assenso’ sia per la fondazione dell’ente sia per le Regole, poiché, a causa dell’antichità della Congrega, i documenti di approvazione originali risultavano persi o dispersi. La Congrega, quindi, cercava con questi nuovi statuti non solo di conformarsi alla legge del Regno, ma anche di risanare una posizione legale incerta, garantendo finalmente una legittimazione ufficiale e stabile alla sua pluridecennale vita di fede e patrimonio


Governo

Il cuore del governo della Congrega era l’elezione annuale, fissata solennemente nel giorno della Natività. La scelta degli officiali avveniva con voto segreto, un metodo che cercava di garantire l’imparzialità e di evitare influenze esterne.

I ruoli chiave erano:

  • Priore: La massima carica direttiva.
  • Assistenti: Aiutanti del Priore.
  • Cameraro ed Esattore: Responsabili della gestione e riscossione dei beni e delle quote.

Figura centrale era il Padre Spirituale, che doveva essere un “Sacerdote secolare paesano” (del luogo), responsabile della vita spirituale dei confratelli: predicazione domenicale, confessioni e guida alle pratiche devozionali, come la meditazione sulla Passione ogni Venerdì di Maggio.


Disciplina

Gli statuti rivelano una grande attenzione alla trasparenza finanziaria. Per essere riconfermati, in particolare l’Esattore, gli officiali dovevano prima estinguere ogni debito e ottenere una formale “liberatoria” contabile, dimostrando di aver gestito rettamente l’economia della Congrega. Sul piano della condotta, i Fratelli dovevano mostrare stretta obbedienza agli officiali e partecipare con diligenza alle funzioni, specialmente alla Santa Confessione e Comunione. Le mancanze comportavano una “mortificazione” (una sanzione o penitenza) imposta dal Priore.


Proprietà e Armonia Interna

La gestione dei beni non era lasciata alla sola élite. Le decisioni più importanti dovevano essere prese in Congrega e approvate dalla “maggioranza de voti segreti de Fratelli”, garantendo un principio di governance collettiva. La disciplina interna era severa: un Fratello che si fosse mostrato “dischedituse” (indisciplinato) o insofferente al comando del Priore, sarebbe stato soggetto a “mortificazione in Congrega”, evidenziando la priorità dell’armonia e della sottomissione alla volontà del corpo confraternale.


Obblighi Liturgici

Il calendario liturgico prevedeva la partecipazione obbligatoria alle Processioni che si svolgevano in determinate Domeniche di Marzo e, in modo solenne, a Settembre con la Statua della Vergine Addolorata. Le assenze erano punibili con le “penali della Congregazione”. La regola più netta ribadiva l’onorabilità dei dirigenti: i Fratelli che risultavano debitori verso la Congrega — anche per semplici “Biglietti” (ricevute o promesse di pagamento) — non potevano essere eletti Ufficiali. L’integrità finanziaria era un requisito non negoziabile per ricoprire ruoli di leadership.


Memoria, Benefattori e Servizi per l’Anima

La Congrega si impegnava a mantenere viva la memoria spirituale dei suoi membri. Le funzioni includevano Messe Cantate e un “offizio de defunti e messa cantaba” per i Fratelli e Sorelle decedute, finanziato attraverso i “monti” (fondi) della Congrega. Questo servizio, assieme al ricordo annuale dei Benefattori, mostrava come la Confraternita funzionasse come una vera e propria mutua assistenza religiosa, garantendo ai suoi membri non solo sostegno in vita, ma anche suffragi eterni dopo la morte.

L’Elenco dei Fratelli e Ufficiali

Questo l’elenco dei Fratelli che hanno dato il loro assenso alle Regole, e chiedono supplica al Re per l’approvazione.

  • IL GOVERNO DELLA CONGREGA
  • Antonio Pompa, Prefetto
  • Antonio Franzini
  • Raffaele Becarini (illegibile)
  • Domenico La Racca, Cassiero
  • Benedetto Petrucci, segretario
  • Gaetano Zizzi
  • Gianrico Patrice (illegibile)
  • Giacomo Martone
  • Montano Maltese
  • Filippo Bonelli
  • D. Vincenzo Maltese 
  • Emilio La Racca
  • Stefano La Racca
  • Pasquale Cavone
  • Filippo Lberace
  • Erasmo Andrea Di Paola
  • Giovanni Antonio Catanzano
  • Dominico Antonio Martone
  • Matteo Pallotto
  • Gennaro Lombardo
  • Paolo Martone 
  • Giacomo Scannella
  • Francesco Tortora
  • Bernardo Supino
  • Francesco Antonio Cornacchia
  • Giovanni Scannella
  • Costanzo Tortora
  • Domenico Zapa
  • Baldassarre Miele
  • Vincenzo Ciani
  • Tommaso Petrucci 
  • Gaspare Miele
  • Controfirmato dal Notaio Giovanni Pompa , il suo intervento è fondamentale: egli è l’ufficiale pubblico che garantisce la validità legale e la conformità delle sottoscrizioni prima che l’atto passi all’approvazione finale del Regno di Napoli.

Il documento ottiene dunque l’assenso finale a Napoli e la data di approvazione è il 28 Luglio 1776, concludendo l’iter per l’ottenimento del Reale Assenso di Ferdinando I di Borbone.

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