Formia: il regolamento di polizia del 1859

di Raffaele Capolino

COMUNE DI MOLA E CASTELLONE – ANNO 1859
Regolamento di Polizia urbana ( 39 articoli ) e rurale ( 9 articoli)

È in pratica lo Statuto che disciplinava la vita e le attività economiche dei nostri avi , stabilendo anche multe ai trasgressori.

Veniva rinnovato e aggiornato ogni cinque anni per adeguarlo alle nuove esigenze di vita .

Questa edizione fu approvata nel 1859 , il giorno ventotto Febbraio, dal Decurionato di Mola e Castellone ” riunitosi nella Casa Comunale , e precisamente nel locale delle sue ordinarie sessioni sotto la presidenza del Sindaco D. Gaetano Albani” .

Alcuni articoli da me ritenuti interessanti:

Art. 3 – È proibito esporre cose nocevoli alla pubblica salute, come del pari è proibito il getto delle acque e di altre materie dall’alto delle case.

Art . 5 – È proibito spandere sulle strade interne letame di stalla , paglia e simili per farne loto, anche quando piove, e lasciarlo nelle strade medesime.

Art. 6 – È proibito buttare lungo le strade e giardini cadaveri di animale di qualunque specie, dovendosi interrare in campagna in competente distanza dall’abitato ed alla profondità non meno di cinque palmi.

Art. 7 – È similmente proibito tenere Trappeti da macinare olivi , senza che nel loro interno vi esiste il corso per le acque luride ……..

Art. 10 – È proibito mandar vagando i ragazzi di tenera età nelle pubbliche strade , esponendoli al rischio di essere danneggiati dagli animali e dalle vetture.

Art. 12 – Tutti gli abitanti del Comune , nessuno escluso di qualsiasi condizione , saranno tenuti a illuminare lo esterno delle case abitate , non meno di quattro lumi per ogni vano.

Art. 13 – È proibito nuotare a corpo nudo nelle vicinanze dell’abitato.

Art. 28 – È proibito far andare per le strade dello abitato i neri i quali non solo sporcano le strade medesime ma arrecano danno alle persone e alle case .

Art. 29 – Nessuno può comprare olive e suscelle dai così detti scraponiatori.

Art. 31 – È proibito ai venditori tutti, negozianti o altre persone, parlando colle Autorità amministrative, tenere il capo coperto, alzare la voce, fare dei gesti di sdegno, ma bensì debbono stare col massimo rispetto.

Art. 33 – È proibito nell’abitato fare caciottelle così dette marzoline, il che reca forte puzzore alle case vicine, come del pari è proibito fare nei terranei sapone o altra industria che reca danno o incomodo al pubblico.

Art. 38 – Non possono buttarsi o tenersi nelle strade e generalmente nell’abitato, letami , immondizie, erbe marcite e ogni altro materiale soggetto a putrefazione e ad insalubri esalazioni. Le stalle vanno pulite ogni quindici giorni.

Firmato da :
Gaetano Albani Sindaco,
Decurioni : Salvatore Buonomo , Leonardo Guerriero, Luigi Sorreca, Giuseppe Gionta, Antonio Colombo, Pasquale Zangrillo, Pasquale Pecorini, Vincenzo Forcina, Basilio Purificato, Luigi Capolino, Vincenzo Nucci primo Eletto.

Per copia conforme , il Decurione Segretario Claudiano Pavese

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Un modo per conoscere qual’era la vita dei nostri antenati circa centocinquant’anni fa e come si scriveva !!!!!

Diverse parole di allora non si usano più oggi:

  • Loto ( oggi diremmo liquame/immondizia)
  • Puzzore ( cattivo odore )
  • Neri ( maiali di razza nera )
  • Scraponiatori ( erano coloro che entravano abusivamente o autorizzati in terreni altrui a raccogliere olive e/o carrube sfuggite alla raccolta effettuata dai proprietari del fondo . Ci ricorda la poesia “La spigolatrice di Sapri ” )

Fonti :Archivio Storico Comune di Formia

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